In mare l’aiuto a chi è in pericolo non è solo un dovere morale: è un obbligo giuridico. Il Codice della Navigazione impone l’assistenza a navi, aeromobili e persone in pericolo “in quanto possibile senza grave rischio” per la nave soccorritrice, l’equipaggio e i passeggeri (art. 489).
Sul piano internazionale, l’art. 98 della Convenzione UNCLOS obbliga gli Stati a imporre ai comandanti l’intervento di soccorso, mentre il SOLAS Cap. V, Reg. 33 impone al comandante di procedere “con tutta rapidità” verso le persone in pericolo, a prescindere dalla loro nazionalità o dallo status.
Per professionisti e diportisti, conoscere tali norme è essenziale per prevenire responsabilità amministrative, civili e penali. In caso di dubbi interpretativi o contenziosi, può essere utile rivolgersi a un avvocato per incidenti marittimi con esperienza specifica in diritto della navigazione.
Il ruolo e le responsabilità del comandante
La figura chiave è il comandante: ricevuta notizia di persone in difficoltà, deve valutare la possibilità di intervento e dirigersi verso il punto stimato dell’emergenza, compatibilmente con la sicurezza della propria unità. Il SOLAS prevede anche l’obbligo di registrare nel giornale di bordo le ragioni di un’eventuale impossibilità a prestare aiuto e di informare il servizio SAR competente. La violazione dell’obbligo può generare responsabilità personali e dell’armatore.
Sul piano nazionale, il Codice della Navigazione disciplina l’assistenza e il salvataggio, distinguendo tra dovere di soccorso alle persone e assistenza ai beni, con regole su eventuali indennità e riparti. Restano ferme le priorità: salvaguardia della vita umana e prevenzione di ulteriori rischi.
Procedure operative: cosa fare subito
In caso di emergenza in mare, il comandante deve contattare immediatamente via VHF (canale 16) o telefono la Guardia Costiera o la Capitaneria di Porto, comunicando posizione, tipo di emergenza, numero di persone coinvolte e condizioni meteo.
Dopo aver allertato il SAR, deve dirigersi sul punto alla massima velocità di sicurezza, mantenendo l’ascolto continuo e predisponendo i dispositivi di recupero. Una volta soccorsi i naufraghi, è tenuto a fornire assistenza e annotare tempi, manovre e testimonianze nel giornale di bordo. Se il soccorso risulta impossibile, deve motivare dettagliatamente la decisione e informare subito il centro di coordinamento.
Coordinamento con la Capitaneria di Porto / Guardia Costiera
In Italia, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera opera come Italian Maritime Rescue Coordination Centre (IMRCC): struttura nazionale che organizza e coordina i servizi di ricerca e soccorso (SAR) tramite la rete territoriale delle Direzioni marittime (MRSC).
È l’autorità che assegna le unità al soccorso, indica il porto sicuro di sbarco e armonizza gli assetti (aerei, navali, mezzi di supporto). Durante l’evento, attenersi alle istruzioni dell’IMRCC e mantenere il contatto radio/telefonico continuo.
Anche le ordinanze locali delle Capitanerie richiamano obblighi di sicurezza (esposizione numeri di emergenza, dotazioni minime, condotte in caso di incidente). Conoscerle è utile, specie in alta stagione o in aree con intenso traffico diportistico.
Responsabilità e conseguenze in caso di omissione
L’omissione di soccorso può comportare conseguenze gravi. Oltre ai profili sanzionatori, la mancata attivazione o esecuzione scorretta delle procedure può determinare responsabilità civile per i danni cagionati o non evitati, e profili penali quando l’omissione integra violazioni tipiche.
La migliore prevenzione è l’aderenza rigorosa alle norme UNCLOS art. 98, SOLAS V/33 e al Codice della Navigazione, unita a formazione dell’equipaggio e dotazioni efficienti. In fase post-evento, la corretta documentazione e la cooperazione con l’autorità marittima sono decisive per accertare condotte e responsabilità.


